Riforma Cartabia: introdotto il cumulo delle domande di separazione e divorzio
dott.ssa Giulia Arcese • 2 giugno 2023

SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE IN R.C.A.
Tribunale civile di Frosinone in composizione monocratica
Sentenza n.46/2002 del 10-1-2002
Dott. Bracaglia Morante - Attore CONSAP s.p.a.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, Ente gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (contro G. A. e G. M., convenuti contumaci)

L’interposizione fittizia di persona ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, intesa, quanto al terzo contraente, come consapevole (anche se non necessariamente contestuale) adesione all'accordo stesso; mentre la mancata conoscenza, da parte del terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti), integra gli estremi della (diversa) fattispecie della interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente.

Il riconoscimento del trust non esime il giudice dall'esaminare la validità ed efficacia del trust accertando se la scelta del disponente sia abusiva, ossia se i suoi effetti tendono ad eludere norme imperative inderogabili con atto negoziale ovvero norme di applicazione necessaria, oppure se i suoi effetti sono in chiaro contrasto con l'ordine pubblico.



