LA VALIDITÀ DEL TRUST IN ITALIA E LA TUTELA DEI TERZI CREDITORI

Galella Avv. Gianfranco • 2 giugno 2023
Autore: dott.ssa Giulia Arcese 2 giugno 2023
La nuova formulazione dell’art. 473 bis 49 c.p.c., introdotto con la c.d. “Riforma Cartabia” (D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), prevede la facoltà di proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente alla domanda di separazione personale dei coniugi. In altre parole, è ora possibile presentare con un unico atto introduttivo le domande di separazione e divorzio, che saranno affrontate dallo stesso Giudice, con riduzione delle tempistiche e alleggerimento delle procedure rispetto alla normativa previgente. Il ricorso dovrà essere completo dell’allegazione dei fatti e di tutti i mezzi di prova di cui il richiedente intende valersi, relativamente a entrambe le domande promosse.
Autore: Galella Avv. Gianfranco 2 giugno 2023
SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE IN R.C.A. Tribunale civile di Frosinone in composizione monocratica Sentenza n.46/2002 del 10-1-2002 Dott. Bracaglia Morante - Attore CONSAP s.p.a.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, Ente gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (contro G. A. e G. M., convenuti contumaci)
Autore: Galella Avv. Gianfranco 2 giugno 2023
L’interposizione fittizia di persona ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, intesa, quanto al terzo contraente, come consapevole (anche se non necessariamente contestuale) adesione all'accordo stesso; mentre la mancata conoscenza, da parte del terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti), integra gli estremi della (diversa) fattispecie della interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente.