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INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA E INTERPOSIZIONE REALE.

  • Autore: Galella Avv. Gianfranco
  • 02 giu, 2023

INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA E INTERPOSIZIONE REALE.

INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA E INTERPOSIZIONE REALE.

Tribunale di Frosinone

Sentenza n. 1707 del 9 dicembre 2002

Pres. Est. M. Sensale

L’interposizione fittizia di persona ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, intesa, quanto al terzo contraente, come consapevole (anche se non necessariamente contestuale) adesione all'accordo stesso; mentre la mancata conoscenza, da parte del terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti), integra gli estremi della (diversa) fattispecie della interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente.

(omissis)

Con ricorso del 26.1.2001, C. N. - premesso di aver contratto matrimonio con L. A. il ..., scegliendo, il regime di comunione dei beni; di avere inizialmente abitato, con la moglie e la figlia S., nata il ..., l'appartamento di proprietà dell'IACP in Frosinone, Via ..., assegnato ad esso ricorrente; di essere stato assunto dal Ministero degli Affari Esteri nel 1981 come operaio della quarta qualifica funzionale; di avere acquistato, con i propri risparmi, l'appartamento sito in Frosinone, Via ..., stipulando in data ... contratto preliminare con i promittenti venditori A. D'A. e R. R. e versando contestualmente in acconto la somma di £70.000.000 con assegno circolare del Banco di Roma; di aver pagato il residuo prezzo con rimesse bancarie bimestrali di .£ 10.000.000 presso la Banca Popolare di Bergamo, filiale di Ponte San Pietro; di aver fatto risultare la moglie come fittizia acquirente, per non perdere l'alloggio IACP; di avere a tal fine, d'accordo con la moglie, scelto il regime di separazione dei beni con atto del Notaio Perna del ..., rep. n. ..., raccolta ..., e di avere subito dopo redatto l'atto di acquisto, sempre per notaio Perna, rep. n. ..., raccolta ...; di avere pagato il prezzo con proprio denaro, essendo la moglie casalinga e pertanto priva di reddito; di avere continuato a vivere nell'alloggio dello IACP, locando a terzi l'appartamento acquistato; di avere poi acquistato con propri risparmi sulle indennità percepite per aver prestato lavoro all'estero, in regime di separazione dei beni, con atto per Notaio Raponi del ..., rep. n. ..., un appartamento in Frosinone, Via ..., dove la famiglia aveva stabilito la propria residenza; di essersi poi separato dalla moglie, la quale aveva presentato ricorso il ..., sfociato nella sentenza 09.04.1999 n. 280 di questo Tribunale (gravata di appello), con la quale erano state respinte le reciproche domande di addebito, la casa coniugale era stata assegnata alla moglie ed a carico di esso era stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia, rispettivamente nella misura di .6 600.000 e .£ 1.000.000 mensili; di essere costretto a prendere in fitto un'abitazione per sé, pur essendo proprietario esclusivo della casa coniugale e pur avendo sostenuto da solo il prezzo di acquisto della casa di Via ...; di essere stato richiamato in servizio il 07.10.1998 dal Ministero, e quindi collocato a riposo con decorrenza 01.01.2000, percependo un rateo di pensione di £ 1.600.000, mentre la moglie ricava dalla locazione della casa di Via ... un canone mensile di .£ 1.500.000 – tanto e altro premesso, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed assegnarsi a sé la casa coniugale di Via ....

All'esito dell'udienza presidenziale del 28.03.2001 nella quale la convenuta L. A. dichiarò, fra l'altro, di riportarsi alla memoria del suo legale, memoria della quale, tuttavia, non vi è traccia nel fascicolo d'ufficio, e nemmeno nel fascicolo di parte attrice (il fascicolo di parte convenuta non è in atti, al momento della decisione, come non lo era al momento della trasmissione del fascicolo di causa al giudice alla scadenza del termine per le memorie di replica) — furono emessi, con ordinanza del 22.05.2001, i seguenti provvedimenti provvisori: - assegnazione della casa coniugale di Frosinone, Via ..., a L. A.; - contributo di mantenimento, a carico di C. N., di 1.200.000 mensili, di cui 400.000 per la moglie e £ 800.000 per la figlia S. Con ordinanza del 07.06.2002 furono respinte tutte le richieste istruttorie rispetto alla produzione documentale. All'udienza del 19.07.2002, la causa è stata trattenuta in decisione, con termine di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni (scaduto il 22.11.2002) per le memorie di replica.

Motivi della decisione

La causa ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio (su cui le parti non paiono in contrasto) e le conseguenti statuizioni di ordine patrimoniale, relative al mantenimento della convenuta e della figlia S. In proposito, sembra che l'attore (v. memoria del 28.02.2002) voglia dimostrare che costituisce cospicuo contributo al mantenimento di moglie e figlia l'uso (remunerativo) a costoro dell'immobile sito in Frosinone, Via ..., sul presupposto che esso, pur intestato alla convenuta, appartenga in realtà all'attore in virtù di una interposizione fittizia di persona all'atto dell'acquisto.

Ma l'interposizione fittizia di persona, costituendo una dissimulazione non del negozio, bensì di una delle parti contraenti, ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, intesa, quanto al terzo contraente, come consapevole (anche, se non necessariamente contestuale) adesione all'accordo stesso attraverso la manifestazione di un in-tento negoziale volto inequivocabilmente all'assunzione di diritti ed obblighi direttamente nei confronti dell'interponente (Cass. 29 maggio 1998 n. 5317), secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte del terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti), integra gli estremi della (diversa) fattispecie della interposizione reale di persona (l'accordo tra interponente ed interposto risultando, in tal caso, costitutivo del solo dovere, per quest'ultimo; di ritrasferire al primo diritti ed obblighi derivanti dal contratto), secondo il meccanismo effettuale tipico della rappresentanza indiretta.

Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente, mentre una controdichiarazione (pur consacrata in atto scritto) proveniente dal solo soggetto interposto non spiega alcuna utile funzione dimostrativa dell'asserita simulazione soggettiva, essendo priva di qualsiasi contenuto probatorio della partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio (Cass. 15 maggio 1998 n. 4911). L'accordo simulatorio trilatero deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350 n. 1 c.c. (Cass. 4 agosto 1997 n. 7187).

Nel caso in esame, l'attore non ha articolato una prova idonea alla dimostrazione della dedotta interposizione fittizia nell'acquisto dell'appartamento di Via ..., né sotto il profilo della prova scritta, né sotto quello della partecipazione all'accordo simulatorio dei terzi venditori.

S'intende, peraltro, che l'appartenenza dell'immobile di Via ... alla convenuta L. A. non può non incidere sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. Intanto non si giustifica l'assegnazione alla convenuta della casa di Via Verdi (di proprietà esclusiva dell'attore), non ricorrendo — stricto sensu — le condizioni di cui all'art. 155 comma 4 c.c. (la figlia S. è maggiorenne, ha ventitré anni e dunque in età da poter svolgere un'attività lavorativa retribuita: e non si venga a parlare di disoccupazione giovanile e altre sciocchezze del genere, finché sciameranno anche in questa Provincia frotte di extracomunitari ed extracomunitarie, Polacche, Ucraine, Russe, Rumene, Moldave, Bielorusse, Srilankesi, che cercano e trovano lavoro, nonostante lo spirito xenofobo degli indigeni).

A proposito di lavoro, l'attore non ha avuto la compiacenza di spiegare perché (assunto dal Ministero nel 1981) sia andato in pensione così presto, alla giovane età di cinquantuno anni e dopo appena diciannove di servizio. I casi sono due: o l'attore si è stufato di lavorare (e allora non è di buon gusto piangere miseria); o ha trovato altra attività remunerativa (e allora è il caso che i servizi sociali del Comune di Civitavecchia e la mensa della Caritas si occupino di situazioni di vera indigenza). In definitiva, la convenuta potrà andare ad abitare nella casa (di sua esclusiva proprietà) di Via ..., lasciando all'attore la ex casa coniugale (di esclusiva proprietà di lui) di Via Verdi. Va posto a carico dell'attore un assegno divorzile in favore della ex moglie che, tenuto conto delle rispettive situazioni di reddito documentato, può determinarsi in euro 206,60 mensili; ed un assegno per il mantenimento della figlia S. da versarsi alla convenuta L. A., di euro 393,40 mensili. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

****

1. La vicenda

Nell'ambito della pronuncia su questioni patrimoniali relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Frosinone si è soffermato sui concetti di interposizione fittizia di persona ed interposizione reale, analizzando, in particolare, i differenti risvolti in tema di dimostrazione probatoria di tali forme di creazione di situazioni apparenti.

Lo spunto per la riflessione del Giudicante è stato offerto dall'affermazione del ricorrente di aver fatto risultare la moglie come fittizia acquirente di un appartamento sito in Frosinone, da lui interamente pagato con proprio denaro, al fine di non perdere l'alloggio assegnatogli dall'IACP. Di conseguenza, in virtù di detta interposizione fittizia di persona, l'uso dell'immobile da parte della moglie sarebbe illegittimo e costituirebbe un cospicuo contributo al mantenimento del coniuge stesso e della figlia.

Tale assunto è stato disatteso dal Tribunale adito, in quanto è risultato privo di una prova idonea a dimostrare la dedotta interposizione fittizia di persona.

2. La decisione

Il Tribunale di Frosinone, dopo aver evidenziato che l'interposizione fittizia di persona ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, compreso il terzo contraente che deve inequivocabilmente manifestare l'intento negoziale di assumere diritti ed obblighi direttamente nei confronti dell'interponente, ha sostenuto che la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente. Dimostrazione che, nel caso di compravendita immobiliare, deve risultare da atto scritto ai sensi dell'art. 1350 n. 1) c.c..

3. La giurisprudenza

Questa interpretazione, pienamente condivisibile, si inserisce in un filone giurisprudenziale pacifico e piuttosto risalente. Al riguardo, basti ricordare la sentenza della Cassazione del 1 luglio 1966 n. 1697 (Giur. It., 1966, I, 1, 1463) in cui si afferma che “non può aversi interposizione fittizia se il prestanome e l'interponente non palesano tale intento all'altro contraente, come non è sufficiente che di tale intento questi sia venuto comunque a conoscenza, occorrendo invece il concorso dei tre soggetti interessati e l'accordo simulatorio, necessario ed indispensabile per attribuire al negozio una portata giuridica diversa da quella che per sé avrebbe” (in tal senso si erano già espresse Cass., 22 ottobre 1963, n. 2801 in Giur. It., 1964, I, 1, 1430 e Cass., 20 marzo 1964, n. 626 in Mass. Giur. It., 1964, 193). D'altronde, anche la giurisprudenza più recente, in parte citata dal Giudice estensore, ha ribadito tali concetti, confermando che l'elemento caratteristico della figura della interposizione fittizia di persona va individuato nell'intesa dei soggetti: interponente, interposto e terzo contraente (Cass. Civ., sez. II, 1 settembre 1993 n. 9251, Cass. Civ., sez. II, 4 agosto 1997, n. 7187, Cass. Civ., 18 maggio 2000, n. 6451).

4. Brevi considerazioni sulla figura dell'interposizione di persona

Che l'interposizione fittizia di persona postuli necessariamente la scienza del terzo è di tutta evidenza. Nell'interposizione fittizia l'interposto solo in apparenza risulta contraente, mentre in realtà vera parte del negozio è l'interponente, nei confronti del quale si verificano gli effetti del contratto. Orbene, svelata l'apparenza, affinché il negozio risulti originariamente concluso con il contraente effettivo (interponente), il quale dovrà sostituirsi alla illusoria figura dell'interposto, è necessario che il terzo abbia originariamente prestato la sua adesione a conclude-re il contratto con persona diversa da quella che in esso figura e sia a conoscenza del predetto fittizio mascheramento. In effetti, a differenza dell'interposizione reale, in cui la persona interposta effettivamente acquista o aliena in nome proprio, sebbene nell'interesse e per conto di altri, salvo il suo diritto ed obbligo di ritrasferirne gli effetti sulla persona nel cui interesse ha agito, nella interposizione fittizia, invece, la persona interposta fa da semplice prestanome, da portavoce della dichiarazione che gli è stata "messa in bocca"[1]. È ovvio, quindi, che solo nel caso dell'interposizione fittizia l'intesa diretta alla creazione della situazione apparente si stabilisce anche con il terzo contraente. E la prova di tale accordo ha proprio la funzione essenziale di stabilire chi è l'effettivo contraente, perché senza l'accertamento dell'esistenza di quel patto la persona interposta non sarebbe più tale, ma rappresenterebbe la vera e propria parte del negozio.

Dunque, giustamente il Tribunale di Frosinone ha disatteso le richieste del ricorrente, non essendo stata dimostrata l'intesa anche con il terzo, che avrebbe imposto a tutti i soggetti del rapporto di sottostare alla realtà del procedimento interpositorio, svelando quale effettivo acquirente dell'immobile il marito e rivelando nella moglie il finto titolare. D'altronde, non bisogna dimenticare che il fenomeno dell'interposizione fittizia si colloca nell'ambito della simulazione, la cui prova tra le parti, come noto (ex art. 1417 c.c.), può essere fornita solo mediante una controdichiarazione scritta, in quanto non è possibile provare per testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (art. 2722 c.c.), a meno che non ricorrano le eccezioni di cui all'art. 2724 c.c.[2]. Proprio tra i vari schemi di simulazione in cui può essere inquadrata l'interposizione fittizia di persona occorre osservare come la situazione che si verifica tra il vero acquirente e l'interposto è in sostanza la stessa che consegue ad una simulazione assoluta tra il finto alienante ed il finto acquirente. In effetti, la simulazione è relativa soltanto nel momento della conclusione del negozio[3], ma quando si sono realizzati gli effetti di quell'atto iniziale si avrà esclusivamente che uno appare titolare del diritto, ma non lo è, e l'altro lo è, ma non appare[4]: cioè, il finto acquirente non ha mai e per nulla acquistato; l'acquirente effettivo è il solo che ha acquistato fin dal momento della conclusione del negozio, delineandosi, così, una situazione analoga a quella della simulazione assoluta.

Dall'altra parte, per ciò che concerne la figura dell'interposizione reale, non vi è affatto simulazione tra le persone che partecipano all'atto, che è effettivamente voluto, restando indifferente per l'alienante che l'acquisto avvenga per conto di un altro soggetto; l'accordo si instaura solo ed esclusivamente tra interposto ed interponente e consiste nell'obbligo di trasferire il bene successivamente all'acquisto. L'interposizione reale presenta così una stretta analogia da un lato con il mandato in nome proprio, in relazione all'incidenza soggettiva degli effetti negoziai: nessun rapporto si instaura tra l'interponente-mandante ed il terzo, verso cui non esiste neanche azione diretta per i diritti sui beni immobili e mobili registrati (artt. 1705 e 1706 c.c.); dall'altro con la fiducia per il conferimento all'interposto-fiduciario della posizione reale. Infatti, come già più volte ricordato, alla persona interposta sono imputati effetti compositi, poiché egli non soltanto acquista i diritti derivanti dal contratto, ma è obbligato a ritrasferirli ad un altro soggetto; proprio questa dissociazione fra titolarità ed interesse è tipica del rapporto fiduciario: difatti il fiduciario è titolare di un diritto ed ha anche il potere di ingerenza o di esercizio corrispondente, ma l'esercizio del diritto è svolto nell'interesse di un'altra persona.

Ovviamente l'esame di simili collegamenti negoziali e problematiche meriterebbe un'analisi ben più approfondita che in questa sede non può essere svolta. Qui si è solo cercato di fornire un piccolo contributo alla disamina di tali figure giuridiche che, sebbene oramai delineate dalla dottrina[5] e dalla giurisprudenza nella diversità degli effetti giuridici che producono e della reale posizione degli interessi in conflitto, comportano ancora oggi qualche perplessità nella risoluzione dei casi pratici, nella individuazione dei diversi concreti atteggiamenti del fenomeno, essendo molte volte arduo definire fattispecie dai contorni incerti e di difficile sistemazione dogmatica.

 



[1] Così F. FERRARA, Della simulazione dei negozi giuridici, Roma, 1922, 237. Come chiarito dalla sentenza in commento il meccanismo effettuale dell'interposizione fittizia è in sostanza analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre nel caso dell'interposizione reale di persona si attua il meccanismo effettuale tipico della rappresentanza indiretta (in tal senso anche Cass. 15/05/1998, n. 4911).

 

[2] Né sarebbe possibile, in caso di trasferimento della proprietà di un immobile, provare mediante giuramento l'accordo simulatorio per il divieto sancito nell'art. 2739 c.c..

[3] Normalmente nei manuali civilistici l'interposizione fittizia viene collocata nell'ambito della simulazione relativa soggettiva, in quanto si fa apparire come parte un soggetto, mentre in realtà è parte un altro soggetto. In tal senso sembra orientato anche il Tribunale di Frosinone laddove nella sentenza in commento scrive: "l'interposizione fittizia di persona, costituendo una dissimulazione non del negozio, bensì di una delle parti contraenti, ..." e ancora: "dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva".

[4] E. REDENTI , Dei contratti nella pratica commerciale, vol. I: Dei contratti in generale, Padova, 1931, 339.

[5] Oltre agli autori già citati, solo per indicarne qualche altro, ricordiamo: MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano, 1952; CAMPAGNA, Il problema della interposizione di persona, Milano, 1962; GATTI, Interposizione reale e interposizione fittizia, in Riv. dir. comm., 1974, I, 217 ss.; SCARDULLA, Interposizione di persona, in Enc. dir., XXII, 143; BIANCA, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 1987, 663-665.  


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Autore: Galella Avv. Gianfranco 02 giu, 2023
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