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SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE IN R.C.A.

  • Autore: Galella Avv. Gianfranco
  • 02 giu, 2023

SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE IN R.C.A.

SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE IN R.C.A.

Tribunale civile di Frosinone in composizione monocratica

Sentenza n.46/2002 del 10-1-2002

Dott. Bracaglia Morante - Attore CONSAP s.p.a.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, Ente gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (contro G. A. e G. M., convenuti contumaci)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.5.1998 a mezzo del servizio postale, la Consap s.p.a., ente gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale i Sigg. A. e M. G., esponendo quanto segue: in data 19.5.93 sulla S.S. 155 Prenestina in comune di Serrone — fraz. La Forma, M. G., sprovvisto di patente perché mai conseguita, alla guida della moto FR 57256, di proprietà del padre A. ed assicurata per la r.c.a. con la Ambra s.p.a., perdeva il controllo del mezzo dopo una curva destrorsa, usciva di strada e provocava un grave incidente nel quale riportavano lesioni i sigg. C. M., trasportato sulla moto, e D. M. P., pedone;

il Fondo di Garanzia risarciva i danneggiati, erogando alla D. M. P. la somma di £. 370.000.000 (LIRE 70.000.000 in data 4.11.95 e lire 300.000.000 in data 28.5.97) ed al C. M. lire 20.500.000 (in data 4.9.95).

Tanto premesso, la Consap esercitava quindi l'azione di rivalsa ex. art. 18 legge 990/69 nei confronti del conducente e del proprietario della moto assicurata Ambra, chiedendone la condanna al rimborso delle somme erogate ai danneggiati, oltre rivalutazione, interessi e spese. I convenuti, benché regolarmente citati, non si costituivano in giudizio ed all'udienza del 13.7.1998 venivano dichiarati contumaci.

Ammessi l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesti da parte attrice, notificata regolarmente ai convenuti la copia del verbale ammissivo, i convenuti contumaci non comparivano all'udienza del 14.2.2000, fissata per l'assunzione dell'interpello. Prodotti documenti ed espletata la prova con l'escussione di n. 2 testimoni, sulle conclusioni precisate all'udienza del 13.10.2000 ed in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta per la decisione e rimessa in istruttoria con la seguente ordinanza del 21.12.2000: "considerato che il presupposto da cui muove l'azione di rivalsa ex. art. 18 secondo comma legge 990/69 esercitata dalla Consap e costituito dalla carenza di titolo abilitante alla guida del conducente di un'auto assicurata per la r.c.a con la compagnia Ambra s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 9.4.1993, e quindi una clausola del contratto di assicurazione privata tra un terzo ed una delle parti convenute; - che parte attrice non ha prodotto la polizza di copertura assicurativa dell'auto in questione onde poter verificare l'effettiva inclusione in essa della clausola di inoperatività della garanzia per il caso sopra cennato; rilevato peraltro il procedimento amministrativo di spiccata connotazione pubblicistica attraverso il quale si procedeva, nel vigore dell'art. 11 legge 990/69 anteriore alla novellazione operata dall'art. 126 d.lgs. 17.3.1995 n. 175, alla determinazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore per tutte le compagnie abilitate ad operare nel settore, caratterizzato dall'approvazione da parte dei CIP su proposta del Ministero per l'Industria di tali condizioni, preventivamente trasmesse al ministero da ciascuna compagnia, con il conseguente inserimento di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del provvedimento sulla gazzetta ufficiale; - ritenuta pertanto la necessità di acquisire al riguardo, per quanto rilevante nella concreta fattispecie, informazioni presso il competente ministero ai sensi dell'art. 213 c.p.c.; P.Q.M. — rimette la casa in istruttoria dinanzi a sé all'udienza del 30.4.2001 ore 9,30; - manda alla cancelleria di richiedere al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato informazioni scritte circa la condizioni generali di polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal-la circolazione di veicoli a motore e natanti approvate per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 11 legge 990/69, per la compagnia di assicurazioni Ambra s.p.a., con istanza di trasmissione di copia integrale delle stesse all'intestato Ufficio."

Pervenute le informazioni richieste, sulle conclusioni precisate all'udienza del 2.11.2001 ed in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione, previa fissazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale

Motivi delle decisione

 La domanda è fondata e va accolta.

La dinamica del sinistro stradale per cui è causa è ampiamente documentata dal rapporto dei Carabinieri di Piglio con i relativi allegati, prodotto dalla società debitrice. Ivi si rileva che la moto Aprilia 125, condotta dal convenuto M. G., in data 19.5.1993 uscì di strada lungo la SS Prenestina in fraz. La Forma di Serrone e che nell'incidente rimasero feriti, oltre al conducente, tali C. M., trasportato sul sellino posteriore, e D. M. P., sfortunata passante investita dal motociclo ormai privo di controllo. Nell'occorso M. G. veniva riscontrato privo della patente di guida, perché mai conseguita (pag.3 comunicazione notizia di reato). I danneggiati hanno conseguito il risarcimento del danno dalla Consap (la compagnia Ambra s.p.a., assicuratrice con d.m. 9.4.1993), per un importo complessivo di lire 390.500.000, nei tempi e con le modalità indicate in narrativa. V'è prova dei pagamenti negli atti di liquidazione sottoscritti dal commissario liquidatore della Ambra (docc. 1,2 e 3 Consap), nelle testimonianze dell'Avv. F. F. che curò il risarcimento per la D. M. e del funzionario Consap M. M. (ud. 14.02.2000), ed infine nei documenti di ricevuta del 22.1.1996 e del 27.6.1997 D. P. M. e nell'elenco degli assegni circolari emessi dalla Consap per il C. (documenti acquisiti agli atti durante l'escussione del teste M.).

La Consap aziona quindi nei confronti dei due convenuti — A. G., proprietario del motoveicolo e contraente assicurato r.c.a. con l'Ambra, e M. G., conducente responsabile del sinistro — la rivalsa" regolata dall'art.18 secondo comma legge 990/69. Dispone tale norma che, per l'intero massimale di polizza, l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel nostro caso, l'art. 2 del capo I del titolo I delle condizioni generali di assicurazione in atti prevede chiaramente che l'assicurazione r.c.a. veicoli a motore non è operante tra l'altro "se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore", la situazione in cui versava M. G. al momento dell'incidente per cui è causa. Non operando la garanzia, nei confronti del proprietario-contraente Aldo G. l'azione proposta è quindi sicuramente fondata sull'espresso e testuale dettato normativo dell'art. 18 secondo comma cit., che non necessità di ulteriore commento o specificazione.

A riguardo della posizione del conducente della moto, soggetto estraneo al contratto di assicurazione r.c.a., il discorso è più articolato e la questione va risolta con l'applicazione di un differente strumentario interpretativo, a ciò non ostando che la società attrice abbia invocato a sostegno della do-manda l'art. 18 legge 990 per entrambi i convenuti, giacché spetta al giudice l'individuazione della norma esattamente applicabile, senza che ciò si traduca in un vizio di extrapetizione.

Considerato che nel sistema della legge 990/69 - che ha conferito al danneggiato azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, obbligato in solido con l'autore del fatto dannoso, nei limiti del massimale di polizza — la garanzia assicurativa opera anche in favore del conducente che sia persona diversa dall'assicurato, il quale, pur non essendo parte del contratto di assicurazione, è 'coperto' dall'assicuratore, l'attribuzione a quest'ultimo del diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione di indennizzo, può ricondursi all'ipotesi di surrogazione legale innominata di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., senza però escludere che lo stesso assicuratore, nelle cennate ipotesi, possa agire in via di surroga nei confronti del conducente, data la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1203 n. 3 c.c..

Rileva esattamente al riguardo Trib. Palermo 10.6.1993 (in Foro It, 1994, I, 1970), che la "la circostanza che il debito indennitario ex lege dell'assicuratore e quello aquiliano del danneggiante siano legati dal vincolo di solidarietà fa sì che lo stesso assicuratore abbia interesse ad adempiere la propria obbligazione per non incorrere in colpevole ritardo e non aggravare la propria posizione. Egli, quindi, si surroga nei diritti del creditore danneggiato nei confronti del conducente-danneggiante, perché "essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo" (art. 1203 c.c.)".

Ora, in mancanza della norma di cui all'art. 18 secondo comma 1. 990,69 l'assicuratore, pur penalizzato dal difetto del sinallagma, non avrebbe azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato, atteso che detta azione sarebbe incompatibile con la natura del contratto di assicurazione, che postula la copertura dell’assicurato e non consente che lo stesso assicuratore possa rivalersi contro di lui. Il meccanismo della rivalsa è infatti preordinato dal legislatore a porre rimedio ai casi di squilibrio del sinallagma determinati dall'obbligo, incombente sull'assicuratore, di indennizzare il danneggiato anche nei casi in cui la garanzia assicurativa non operi tra le parti.

 A diverse conclusioni, ovviamente nei casi in cui il proprietario sia responsabile ex art. 2054 c.c., ma tra le parti non operi la garanzia assicurativa, deve pervenirsi per quanto riguarda i rapporti tra l'assicuratore ed il conducente (che sia persona diversa dal proprietario assicurato). Poiché il conducente non è parte del contratto di assicurazione, non è necessaria nei suoi confronti, come lo è invece per l'assicurato, una deroga espressa ai principi che regolano il contratto di assicurazione, sicché riprende pieno vigore il meccanismo della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., non operante, invece, tra assicuratore ed assicurato.

Sul piano sostanziale, del resto, se il conducente, nel sistema della 1. 990/69 è "coperto" dalla polizza assicurativa alla stessa stregua del proprietario assicurato, responsabile ex art. 2054 c.c., non vi è ragione alcuna perché, ammessa la rivalsa nei rapporti tra le parti del contratto di assicurazione, egli debba rimanere immune dalle conseguenze dell'inefficacia della garanzia assicurativa tra dette parti.

Ne discende che anche il convenuto conducente M. G. va dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla società istante le somme versate ai danneggiati a titolo di indennizzo, gravante - per entrambi i convenuti - dei soli interessi legali dalle date di pagamento delle rispettive tranches (non mutua infatti la natura pecuniaria dell'obbligazione nel passaggio dal debito di, valuta dell'assicuratore verso il danneggiato al diritto di rivalsa di quest'ultimo verso l'assicurato od il responsabile del danno). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

[…]

 

Con la sentenza n. 46/2002, il Giudice unico del Tribunale di Frosinone (dott. A. Bracaglia Morante) ha sostenuto che l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore nei con-fronti del conducente del veicolo, quale persona diversa dal proprietario assicurato, non può essere fondata sull'art. 18, comma 2°, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, ma deve poggiare sul diverso fondamento giuridico della surrogazione legale.

La vicenda. Il Sig. M. G., privo di patente perché mai conseguita, guidava il motociclo Aprilia 125, di proprietà del padre, assicurato con la Ambra s.p.a.; uscendo da una curva perdeva il controllo del mezzo e provocava un grave incidente nel quale riportavano lesioni il trasportato sul-la moto ed un pedone. La Consap s.p.a., ente gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, intervenuta a seguito della liquidazione coatta amministrativa della Ambra s.p.a., avendo provveduto ad indennizzare i danneggiati, esercitava azione di rivalsa ex art. 18 1. 990/69 nei confonti del conducente e del proprietario della moto, chiedendo la loro condanna in solido al rimborso delle somme erogate ai danneggiati, oltre rivalutazione, interessi e spese.

La decisione. Acquisiti validi elementi probatori sulla dinamica del sinistro, sui pagamenti effettuati e sulla clausola di inoperatività della garanzia assicurativa in caso di carenza del titolo abilitante alla guida, il Giudice ha ritenuto fondata l'azione proposta. Tuttavia ha operato un distinguo: se nei confronti del proprietario-contraente l’azione di rivalsa è espressamente prevista dal dettato normativo dell'art. 18, comma 2°, della 1. 990/69, per il conducente, soggetto estraneo al contratto di assicurazione, può essere ricondotta nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. (a differenza di quanto sostenuto dall'attrice che aveva invocato anche per il conducente il citato articolo 18). In effetti, facendo proprie le argomentazioni della sentenza del Tribunale di Palermo del 10/06/1993, il Giudice ha sostenuto che l'assicuratore ha interesse ad adempiere la propria obbligazione per non incorrere in colpevole ritardo e non aggravare la pro-pria posizione; di conseguenza, si può surrogare nei diritti del creditore-danneggiato nei confronti del conducente-danneggiante, in quanto "essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo" (art. 1203 c.c.). Del resto, e con ciò si conclude il ragionamento del Giudicante, se il conducente è "coperto" dalla polizza assicurativa alla stessa stregua del proprietario assicurato, non vi è ragione alcuna perché, ammessa la rivalsa nei rapporti tra le parti del contratto di assicurazione, egli debba rimanere immune dalle conseguenze dell'inefficacia della garanzia assicurativa tra dette parti.

La distinzione tra la posizione dell'assicurato e quella del conducente. Che l'azione di rivalsa prevista dall'articolo 18 non possa essere esercitata contro soggetti di-versi dall'assicurato, estranei al rapporto assicurativo, rappresenta un principio ormai consolidato dalla più autorevole giurisprudenza (v., ad es., Cass. Civ., sez III, 28/11/1998 n. 12083; Cass. Civ., sez. III, 19/06/1993 n. 6839; Cass. Civ., sez. III, 13/02/1993, n. 1827). Come si evince dalla formulazione letterale dello stesso art. 18, la ragione di tale principio va individuata nel fatto che l'assicuratore, mediante la rivalsa, fa valere un diritto proprio, più precisamente il diritto di ridurre o di rifiutare la prestazione, che trova fondamento nel contratto assicurativo. Pertanto, in ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa (come nel caso esaminato del conducente non abilitato alla guida) l'assicuratore, pur essendo tenuto ex lege ad indennizzare il danneggiato, può rivalersi nei confronti dell'assicurato nei limiti in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione (diritto che per legge non può essere opposto al danneggiato, ma che conserva tutto il suo vigore nei rapporti tra assicurato ed assicuratore). È, quindi, evidente la connotazione contrattuale dell'azione di rivalsa ex art. 18 1. 990/69, tendente al riequilibrio del sinallagma, come esattamente rilevato dal Giudice del Tribunale di Frosinone.

Ed allora, in forza di quale fondamento giuridico è possibile agire nei confronti del conducente del veicolo? Come rilevato dalla sentenza in commento, l'assicuratore può agire in via di surrogazione. In effetti, nei confronti del conducente l'assicuratore non può far valere un diritto proprio nascente dal contratto assicurativo, ma deve far valere un diritto altrui (quello creditore-danneggiato), ossia far valere, in nome e nell'interesse proprio, situazioni giuridiche spettanti ad altro soggetto, a cui appunto ci si sostituisce a titolo di successione nel credito.

Non bisogna, poi, dimenticare che il meccanismo della surrogazione legale non è estraneo alla materia assicurativa: l'art. 1916 c.c. prevede, infatti, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso terzi responsabili; ipotesi da molti ricondotta proprio tra i casi di surrogazione legale innominata, di cui all'art. 1203 n. 5. Dunque, in mancanza di una specifica norma che consenta di agire in rivalsa nei confronti del conducente (diverso dal proprietario assicurato), qualora sussistano i presupposti per l'applicazione della surrogazione prevista dall'art. 1203 n. 3, non vi è dubbio che possa essere utilizzata detta norma.

Gli effetti di tale distinzione si ripercuotono essenzialmente sul termine prescrizionale entro il quale può essere esercitato il diritto di rivalsa nel caso in cui si agisca nei confronti dell'assicurato o del conducente. Il diritto di rivalsa previsto dall'art. 18, derivante dall'inadempimento dell'obbli-go, contrattualmente assunto, di non esporre l'assicuratore a pregiudizi economici estranei al rischio assicurato e, perciò, non conciati al premio pattuito, ha natura contrattuale e quindi si prescrive in un an-no, ai sensi dell'art. 2952, comma 2°, c.c.. Viceversa, l'azione surrogatoria presuppone la successione dell'assicuratore nei diritti del danneggiato e nella posizione di quest'ultimo, con tutte le implicazioni connesse alla natura di tale diritto; di conseguenza, il termine prescrizionale sarà collegato al titolo “ex delicto” vantato dal danneggiato.

Occorre, comunque, osservare che la scissione tra la posizione giuridica dell'assicurato da quella del conducente non fa venir meno la solidarietà delle loro rispettive obbligazioni. In effetti, pur essendo diversi i titoli in base ai quali sono tenuti a rimborsare le somme erogate dall'assicuratore, in entrambi i casi il diritto di rivalsa è volto a riequilibrare il sinallagma alterato dall'adempimento di una prestazione non dovuta. Detta solidarietà viene meno nel solo caso di conducente non abilitato alla guida del veicolo, posto in circolazione contro la volontà del proprietario. In tale ipotesi la domanda di rivalsa è espressamente previ-sta dall'ultimo comma dell'art. 1 della 1. 990/69 ed ha presupposti diversi dalla quella indicata nell'art. 18 della citata legge.

Infine, appare corretto e coerente con la giurisprudenza precedente (per tutte, Cass. Civ., sez. I, 18/09/1986 n. 5657) il rilievo che il rimborso dovrà essere gravato dai soli interessi legali, in quanto non muta la natura pecuniaria dell'obbligazione nel passaggio dal debito di valuta dell'assicuratore al diritto di rivalsa di quest'ultimo.


Autore: dott.ssa Giulia Arcese 02 giu, 2023
La nuova formulazione dell’art. 473 bis 49 c.p.c., introdotto con la c.d. “Riforma Cartabia” (D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), prevede la facoltà di proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente alla domanda di separazione personale dei coniugi. In altre parole, è ora possibile presentare con un unico atto introduttivo le domande di separazione e divorzio, che saranno affrontate dallo stesso Giudice, con riduzione delle tempistiche e alleggerimento delle procedure rispetto alla normativa previgente. Il ricorso dovrà essere completo dell’allegazione dei fatti e di tutti i mezzi di prova di cui il richiedente intende valersi, relativamente a entrambe le domande promosse.
Autore: Galella Avv. Gianfranco 02 giu, 2023
L’interposizione fittizia di persona ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, intesa, quanto al terzo contraente, come consapevole (anche se non necessariamente contestuale) adesione all'accordo stesso; mentre la mancata conoscenza, da parte del terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti), integra gli estremi della (diversa) fattispecie della interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente.
Autore: Galella Avv. Gianfranco 02 giu, 2023
Il riconoscimento del trust non esime il giudice dall'esaminare la validità ed efficacia del trust accertando se la scelta del disponente sia abusiva, ossia se i suoi effetti tendono ad eludere norme imperative inderogabili con atto negoziale ovvero norme di applicazione necessaria, oppure se i suoi effetti sono in chiaro contrasto con l'ordine pubblico.
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